ANCE Pavia
Con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ai propri uffici territoriali nuove indicazioni operative in materia di tutela dei lavoratori rispetto ai rischi connessi all’esposizione al calore.
L’attività di vigilanza sul rischio da stress termico dovrà continuare a essere svolta tenendo conto degli orientamenti già espressi dall’INL con le precedenti note prot. n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022 e n. 5291/2023, nonché delle disposizioni contenute nel D.M. n. 95/2025, con il quale è stato recepito il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo ha segnato il passaggio da una gestione prevalentemente emergenziale degli eventi climatici estremi a un approccio maggiormente sistematico e strutturato, volto a integrare stabilmente il rischio climatico nell’organizzazione e nella gestione della sicurezza sul lavoro.
L’incremento, sia in termini di frequenza sia di intensità, degli eventi climatici estremi impone infatti una particolare attenzione ai rischi derivanti dallo stress termico ambientale, che devono essere espressamente individuati, analizzati e valutati nell’ambito del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal d.lgs. n. 81/2008.
Nel corso dell’attività di vigilanza dovranno essere verificati, in particolare, i seguenti aspetti:
L’attività ispettiva dovrà pertanto riguardare non soltanto la formale individuazione del rischio, ma anche la concreta ed effettiva applicazione delle misure organizzative e procedurali definite dal datore di lavoro.
A titolo esemplificativo, potranno essere oggetto di verifica la rimodulazione degli orari, l’anticipazione o il differimento delle attività più impegnative, la presenza di spazi ombreggiati o climatizzati destinati alle pause, la disponibilità di acqua potabile, la corretta informazione e formazione dei lavoratori e l’attivazione della sorveglianza sanitaria nei confronti dei soggetti maggiormente esposti.
L’INL richiama inoltre quanto già precisato nella nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023, secondo la quale il datore di lavoro, nell’adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008, è tenuto ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.
Qualora le condizioni climatiche determinino un livello di rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori e non risulti possibile neutralizzare adeguatamente il pericolo mediante misure organizzative o tecniche, tra gli interventi da valutare rientra anche la sospensione temporanea delle attività lavorative.
Un corrispondente obbligo di intervento grava sul preposto, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, nel caso in cui, durante lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza, riscontri situazioni di pericolo per la salute o la sicurezza dei lavoratori.
Si ricorda, inoltre, che con la precedente nota INL n. 5752 del 2024, relativa alla “Vigilanza straordinaria rischio calore 2024”, l’Ispettorato aveva già fornito specifiche indicazioni operative, soffermandosi anche sulle disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e sulle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella gestione del rischio all’interno dei cantieri temporanei o mobili.
Unitamente al testo della nota INL, si rende disponibile anche il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalle Parti Sociali confederali comparativamente più rappresentative, recepito con il D.M. n. 95/2025 e richiamato espressamente dalla nota in esame.
Il Protocollo non introduce nuovi o ulteriori obblighi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I datori di lavoro, ferma restando la necessità di assicurare la piena applicazione del d.lgs. n. 81/2008, sono tuttavia chiamati a farvi riferimento, insieme agli eventuali protocolli attuativi, nell’ottica di garantire una tutela effettiva delle condizioni fisiche e psicologiche dei lavoratori.
Con particolare riferimento ai cantieri temporanei o mobili, nelle note al Protocollo viene precisato che il Coordinatore per la progettazione, ove previsto, deve tenere conto del rischio microclimatico già in sede di predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Nel PSC dovranno quindi essere individuate adeguate misure di prevenzione e protezione, quali, ad esempio, la predisposizione di aree idonee per le pause e il ristoro, la variazione degli orari di avvio delle lavorazioni e ogni altra misura organizzativa utile a ridurre l’esposizione al calore.
Anche i datori di lavoro delle imprese operanti in appalto sono tenuti a individuare, all’interno dei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza, specifiche modalità organizzative delle attività di cantiere. Tra queste possono rientrare l’utilizzo di DPI adeguati alla stagione, la previsione di pause, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni, la disponibilità di bevande e l’accesso a zone ombreggiate, in conformità a quanto previsto dall’art. 96, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 81/2008.
Alla luce di quanto indicato nel Protocollo e di quanto già richiamato nelle precedenti note dell’Ispettorato, appare utile riepilogare i principali compiti attribuiti ai soggetti coinvolti nella gestione del rischio da stress termico nei cantieri:
Durante l’attività di vigilanza, l’ispettore dovrà pertanto verificare che il rischio microclimatico sia stato adeguatamente considerato nel PSC, ove previsto, e nei POS delle imprese presenti in cantiere.
Nei confronti dell’impresa affidataria dovrà inoltre essere verificato l’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare:
Al fine di offrire alle imprese un quadro complessivo degli strumenti disponibili per la tutela dei lavoratori dai danni legati all’esposizione al calore, si ricorda infine che, nel corso del 2025, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato e pubblicato le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
Il documento contiene indicazioni operative e misure di prevenzione rivolte ai diversi settori produttivi, con specifici approfondimenti dedicati anche alle attività svolte nel comparto delle costruzioni.
Si allega:
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